PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

      1. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in essi ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, al fine di assicurare la soddisfazione del fabbisogno idrico delle popolazioni locali in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e al fine di migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio, sono altresì trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale, fatti salvi i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
      3. In deroga al comma 2, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico integrato e in modo distinto da quello della provincia.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio.
      5. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e

 

Pag. 4

produttivi collegati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Art. 2.
(Gestione del servizio idrico integrato).

      1. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
      3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui all'articolo 3.
      4. Possono partecipare alla gara di cui al comma 2 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:

          a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

          b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);

          c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

 

Pag. 5

del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva prevista dai commi 1, 3 e 4, in conformità a quanto stabilito dal comma 6.
      6. La gestione del servizio idrico integrato può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e di clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a prevenire conflitti di interesse.
      7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, sulla base di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 1, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere dismessa con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
      8. Le imprese e le società esercenti il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
      9. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato s'impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dell'articolo 3 e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il relativo contratto di servizio.

Art. 3.
(Piano di rete).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

 

Pag. 6

soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predispo- sizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitandolo al territorio della provincia interessata. Qualora l'intesa non sia raggiunta provvede la regione.
      2. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:

          a) ricognizione delle infrastrutture;

          b) programma degli interventi;

          c) modello gestionale e organizzativo;

          d) piano economico-finanziario.

      3. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
      4. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
      5. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
      6. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da

 

Pag. 7

tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
      7. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.
(Abrogazioni e interpretazione autentica di norme).

      1. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.