1. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in essi ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, al fine di assicurare la soddisfazione del fabbisogno idrico delle popolazioni locali in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e al fine di migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio, sono altresì trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale, fatti salvi i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
3. In deroga al comma 2, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico integrato e in modo distinto da quello della provincia.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio.
5. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
1. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui all'articolo 3.
4. Possono partecipare alla gara di cui al comma 2 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:
a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale e organizzativo;
d) piano economico-finanziario.
3. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
4. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
5. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da
1. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.